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Marcatura CE per prodotti da costruzione

Per marcare CE un prodotto da costruzione è necessario che ci sia:

1) una Direttiva che lo regolamenta (89/106/CEE)

2) Norme di prodotto o armonizzate

3) Enti Notificati
 

 OBIETTIVO

Garantire la libera circolazione di tutti i prodotti da costruzione nell'Unione mediante l'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel campo dei requisiti essenziali per tali prodotti in materia di salute, di sicurezza e di benessere.

1) Regolamentazione

Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione Gazzetta ufficiale L 40 dell'11.02.1989].

Modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 [Gazzetta ufficiale L 220 del 30.08.1993].

SINTESI Direttiva 89/106/CEE

La Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, stabilisce che i prodotti da costruzione devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali relativi alle opere da costruzione, come la resistenza strutturale, sicurezza in caso d’incendio ed all’uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico, salubrità e rispetto ambientale.

Campo d'applicazione: la direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

Conformità ai requisiti essenziali: i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti all'allegato I della direttiva.

I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:

·       norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione;

·       benestari tecnici europei che valutano l'idoneità di un prodotto all'impiego previsto nei casi in cui non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare una norma. Per facilitare tale compito, l'EOTA "European Organization of Technical Approvals" (Organizzazione europea per il benestare tecnico), che raggruppa gli organismi nazionali competenti per il benestare tecnico, può elaborare orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti da costruzione, su mandato della Commissione e previa consultazione del Comitato permanente per la costruzione.

Laddove non esistano né una norma europea né un benestare tecnico europeo, i prodotti possono continuare ad essere valutati ed immessi sul mercato in base alle disposizioni nazionali esistenti conformi ai requisiti essenziali.

Apposizione del marchio "CE": possono beneficiare del marchio "CE" esclusivamente i prodotti da costruzione conformi alle norme nazionali in cui sono state recepite le norme armonizzate, a un benestare tecnico europeo o, in mancanza, alle specifiche tecniche nazionali conformi ai requisiti essenziali. Le opere munite del marchio "CE" soddisfano in tal modo i requisiti essenziali.

Attestato di conformità: spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica secondo le procedure di conformità menzionate nella direttiva.

Il sistema di attestazione della conformità si può definire come il grado di severità con cui viene controllato un prodotto in fabbrica e sul mercato.

Esistono diversi sistemi di attestazione della conformità:

sistema 1+

sistema 1

sistema 2+

sistema 2

sistema 3

sistema 4

la severità del controllo è decrescente.

Gli elementi che caratterizzano le procedure di attestazione della conformità ai sensi della CPD sono indicati nell' Allegato III paragrafo 1 della CPD.

Inoltre i Sistemi di Attestazione della Conformità, i ruoli e le funzioni degli Organismi Notificati e gli obblighi per i Produttori sono dettagliati nel Guidance Paper K “The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the Construction Products Directive”.

Clausola di salvaguardia: i prodotti dichiarati conformi alla direttiva, ma che non soddisfano i requisiti essenziali e che presentano quindi un pericolo per la sicurezza e la salute, possono essere temporaneamente ritirati dal mercato dagli Stati membri. Qualora la non conformità sia dovuta a specificazioni tecniche, all'applicazione o a lacune delle stesse, la Commissione deciderà, previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, se la specificazione tecnica europea o nazionale deve continuare o meno a beneficiare della presunzione di conformità.

Allegati: gli allegati della direttiva contengono informazioni dettagliate in materia di:

·       requisiti essenziali;

·       benestare tecnico europeo;

·       sistema di attestazione di conformità alle specificazioni tecniche: metodi di controllo della conformità, organismi competenti, marchio, certificato e dichiarazione CE di conformità;

·       organismi di ispezioni e di certificazione e laboratori di prove.

Per informazioni più dettagliate consultare il sito http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21184.htm

La Direttiva 89/106/CEE modifica le disposizioni della direttiva 89/106/CEE nonché le direttive 87/404/CEE, 88/378/CEE, 89/336/CEE, 89/686/CEE, 89/392/CEE, 90/384/CEE, 90/385/CEE, 90/396/CEE, 91/263/CEE, 92/42/CEE e 73/23/CEE per quanto concerne la marcatura dei prodotti. Ormai l'espressione da utilizzare è "marcatura CE".

Inoltre, le condizioni per l'apposizione diventano le stesse per una serie di prodotti (prodotti da costruzione, recipienti semplici a pressione, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, apparecchiature terminali di telecomunicazione, caldaie ad acqua calda, materiale elettrico, ...) che possono rientrare simultaneamente nel campo d'applicazione di varie direttive che fino a tale momento avevano previsto regimi di marcatura diversi.

 

Atto

Data
di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Direttiva 89/106/CEE

27.12.1998

27.06.1991

Direttiva 93/68/CEE

02.08.1993

02.08.1993

 

 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

Decisione 2003/424/CE della Commissione, del 6 giugno 2003, che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A "nessun contributo all'incendio" di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione [Gazzetta ufficiale L 144 del 12.06.2003]

Decisione 2003/312//CE della Commissione, sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l'isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 114 del 08.05.2003]

Decisione 2003/43/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione [Gazzetta ufficiale L 13 del 18.01.2003]

Decisione 2002/359/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 127 del 08.05.2002]

Decisione 2002/592/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati [Gazzetta ufficiale L 192 del 20.07.2002]

Comunicazioni:

Comunicazione della Commissione, del 6 settembre 2002, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio [Gazzetta ufficiale C 210 del 06.09.2002]

Comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2001, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio [Gazzetta ufficiale C 358 del 15.12.2001]


 

Altri riferimenti:

Lista degli organismi notificati designati dagli stati membri e dai paesi EFTA (membri del SEE) in accordo alla direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/EEC) [Gazzetta ufficiale C 282 del 19.11.2002]

ALTRI LAVORI

Benestare tecnico europeo

Organismi riconosciuti:

Gazzetta ufficiale C 168 del 03.06.1998

Gazzetta ufficiale C 316 del 25.10.1996

Gazzetta ufficiale C 206 del 26.07.1994

Dette comunicazioni pubblicano per informazione l'elenco degli organismi abilitati a rilasciare il benestare tecnico europeo.

 

- Procedure:

Decisione 94/23/CE della Commissione, del 17 gennaio 1994, relativa alle regole procedurali comuni per i benestare tecnici europei (ETA) [Gazzetta ufficiale L 17, 20.01.1994].
Questa decisione definisce le regole procedurali comuni che devono essere rispettate per presentare le domande di benestare tecnici europei, per preparare e rilasciare questi benestare, il loro ritiro, revisione o prolungamento.

 

- Schema generale:

Decisione 97/571/CE della Commissione, del 22 luglio 1997, relativa allo schema generale di benestare tecnico europeo per i prodotti da costruzione [Gazzetta ufficiale L 236, 27.08.1997].

Reazione al fuoco

 

- Classificazione dei prodotti:

Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione [Gazzetta ufficiale L 50, 23.02.2000].
Tale misura, che sostituisce la decisione 94/611/CEE della Commissione, stabilisce un sistema di classificazione dei prodotti da costruzione in base alla reazione all'azione dell'incendio.

Decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi [Gazzetta ufficiale L 133, 06.06.2000].
Questa misura stabilisce un sistema di classificazione in materia di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e degli elementi di queste ultime.

 

- Metodi di prova:

Decisione 98/457/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla prova "Incendio di singoli oggetti in un locale" (SBI), di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione [Gazzetta ufficiale L 201, 17.07.1998].

 


 

- Materiali che non richiedono prove:

Decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti [Gazzetta ufficiale L 235, 19.09.2000]

Questa decisione determina quali sono i prodotti di rivestimento per tetti (ardesie, tegole, fibra-cemento, strati metallici profilati, lamiere metalliche piatte e prodotti destinati a essere completamente ricoperti in impiego normale) che non richiedono prove perché sono presunti soddisfare le esigenze in materia di resistenza esterna all'azione del fuoco.

 

Procedure di attestazione di conformità

Decisione 2002/359/CE - Gazzetta ufficiale L127 del 14.05.2002 (prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano)

Decisione della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE [Gazzetta ufficiale L 209 del 02./08.2001]

Decisione 2001/308/CE - Gazzetta ufficiale L 107 18.04.2001 (materiali da costruzione denominati"vêtures")

Decisione 2001/19/CE - Gazzetta ufficiale L 5 del 10.01.2001 (giunti di dilatazione per ponti stradali)

Decisione 2000/245/CE - Gazzetta ufficiale L 77 del 28.03.2000 (vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi)

Decisione 2000/606/CE - Gazzetta ufficiale L 258 del 12.10.2000 (sistema di rivestimento interno in pannelli di fibre di gesso, profilati cavi prefabbricati, raccordi per barre e manicotti standardizzati di armatura, lamiere d'acciaio nervate di armatura, giunto per pali e ancoraggio in roccia)

Decisione 2000/273/CE - Gazzetta ufficiale L 86 del 07.04.2000 (Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore d'impatto per pavimenti antivibranti, Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore per pareti, Pannelli murali di acciaio inossidabile, Kit di separazione per acque di scarico, Barre profilate a U, Kit per l'ancoraggio chimico, Kit di ancoraggio per calcestruzzo epossidico/poliestere rinforzato con vetro/malta epossidica)

Decisione 99/469/CE - Gazzetta ufficiale L 184 del 17.07.1999 (prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiacca)

Decisione 99/470/CE - Gazzetta ufficiale L 184 del 17.07.1999 (adesivi per la costruzione)

Decisione 99/471/CE - Gazzetta ufficiale L 184 del 17.07.1999 (apparecchi di riscaldamento)

Decisione 99/453/CE - Gazzetta ufficiale L 178 del 14.07.1999 (attrezzature fisse e rivestimenti per pavimentazioni)

Decisione 99/94/CE - Gazzetta ufficiale L 29 del 03.02.1999 (calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi)

Decisione 99/89/CE - Gazzetta ufficiale L 29 del 03.02.1999 (kit di montaggio di scale prefabbricate)

Decisione 99/90/CE - Gazzetta ufficiale L 29 del 03.02.1999 (rivestimenti)

Decisione 99/91/CE - Gazzetta ufficiale L 29 del 03.02.1999 (prodotti per l'isolamento termico)

Decisione 99/92/CE - Gazzetta ufficiale L 29 del 03.02.1999 (colonne leggere composte a base di legno)

Decisione 99/93/CE - Gazzetta ufficiale L 29 del 03.02.1999 (porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori)

Decisione 98/143/CE - Gazzetta ufficiale L 42 del 14.02.1998 (sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio meccanico)

Decisione 98/213/CE - Gazzetta ufficiale L 80 del 18.03.1998 (kit di tramezzi interni)

Decisione 98/214/CE - Gazzetta ufficiale L 80 del 18.03.1998 (prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori)

Decisione 98/279/CE - Gazzetta ufficiale L 127 del 29.04.1998 (sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento)

Decisione 98/598/CE - Gazzetta ufficiale L 287 del 24.10.1998 (aggregati)

Decisione 98/599/CE - Gazzetta ufficiale L 287 del 24.10.1998 (kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido)

Decisione 98/600/CE - Gazzetta ufficiale L 287 del 24.10.1998 (kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro)

Decisione 98/601/CE - Gazzetta ufficiale L 287 del 24.10.1998 (prodotti per la costruzione di strade)

Decisione 98/436/CE - Gazzetta ufficiale L 194 del 10.07.1998 (rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori)

Decisione 98/437/CE - Gazzetta ufficiale L 194 del 10.07.1998 (pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti)

Decisione 98/456/CE - Gazzetta ufficiale L 201 del 07.07.1998 (kit per il post-tensionamento di strutture precompresse)

Decisione 97/808/CE - Gazzetta ufficiale L 331 del 03.12.1997 (rivestimenti per pavimentazioni)

Decisione 97/740/CE - Gazzetta ufficiale L 299 del 04.11.1997 (murature e ai prodotti correlati)

Decisione 97/638/CE - Gazzetta ufficiale L 268 del 01.10.1997 (dispositivi di fissaggio per prodotti di legno per impiego strutturale)

Decisione 97/597/CE - Gazzetta ufficiale L 240, del 02.09.1997 (prodotti di acciaio per cemento armato e precompresso)

Decisione 97/555/CE - Gazzetta ufficiale L 229 del 20.08.1997 (cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici)

Decisione 97/556/CE - Gazzetta ufficiale L 229 del 20.08.1997 (sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco) (denominati "a cappotto" ETICS)

Decisione 97/462/CE - Gazzetta ufficiale L 198 del 25.07.1997 (pannelli a base di legno)

Decisione 97/463/CE - Gazzetta ufficiale L 198, del25.07.1997 (ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in armatura)

Decisione 97/464/CE - Gazzetta ufficiale L 198 del 25.07.1997 (prodotti per il trattamento delle acque reflue)

Decisione 97/176/CE - Gazzetta ufficiale L 73, 14.03.1997 (prodotti di legno per impiego strutturale e componenti ausiliari)

Decisione 97/177/CE - Gazzetta ufficiale L 73 del 14.03.1997 (ancoraggi a iniezione metallica pe l'utilizzo in muratura)

Decisione 97/161/CE - Gazzetta ufficiale L 62 del 04.03.1997 (ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo)

Decisione 95/467/CE - Gazzetta ufficiale L 268 del 10.11.1995 (prodotti da costruzione)

Decisione 96/577/CE - Gazzetta ufficiale L 254 del 08.10.1996 (sistemi fissi antincendio)

Decisione 96/578/CE - Gazzetta ufficiale L 254 del 08.10.1996 (prodotti igienico-sanitari)

Decisione 96/579/CE - Gazzetta ufficiale L 254 del 08.10.1996 (attrezzature fisse per la circolazione stradale)

Decisione 96/580/CE - Gazzetta ufficiale L 254 del 08.10.1996 (sistemi di tamponamento)

Decisione 96/581/CE - Gazzetta ufficiale L 254 del 08.10.1996 (Geotessili)

Decisione 96/582/CE - Gazzetta ufficiale L 254 del 08.10.1996 (vetrazioni strutturali incollate e ancoraggi di metallo da utilizzare nel calcestruzzo)

Decisione 95/204/CE - Gazzetta ufficiale L 129, 14.06.1995 (prodotti da costruzione)

 

Altri riferimenti:

Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione della direttiva 80/106/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale C 165 del 16/07/2003;

Gazzetta ufficiale C 120 del 22.05.2003

Gazzetta ufficiale C 75 del 27.03.2003

Relazione della Commissione, del 15 maggio 1996, sulla direttiva "Prodotti da costruzione" [COM(96)202 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

La relazione descrive le difficoltà incontrate nell'attuazione della direttiva e specifica che devono essere ancora effettuati dei lavori importanti prima di ottenere l'apposizione del marchio CE per i prodotti da costruzione. In questo contesto, bisognerà prevedere un termine di cinque anni prima di parlare di sistema comunitario per una quantità significativa di questi prodotti.

 

Documenti interpretativi

I documenti interpretativi, preliminari ai mandati di normalizzazione, alle guide sul certificato di idoneità tecnica o sul riconoscimento di altre specifiche tecniche della Commissione, che sono elaborati dai comitati tecnici, sono stati approvati all'unanimità dal Comitato permanente per la costruzione il 31 gennaio 1994 [Gazzetta ufficiale C 62 del 28.02.1994]. L'obiettivo di questi documenti è quello di conciliare le esigenze fondamentali relative ai lavori e le caratteristiche di cui si deve tener conto nelle specifiche tecniche dei prodotti.

Ulteriori informazioni:

Tra l'altro, è possibile trovare l'elenco aggiornato e completo concernente le nuove tecniche armonizzate relative alla Direttiva "Prodotti da costruzione" nella pagina Imprese ( EN ) della Commissione europea

Ultima modifica: 31.07.2003


 

2) Norma di prodotto o armonizzata

Un prodotto inserito nella direttiva può essere marcato CE quando un ente normativo (CEN/CENEL/EOTA/ETSI) ha prodotto una norma armonizzata che ha la caratteristica di avere un particolare Allegato ZA nel quale si indicano le prove da effettuare sul prodotto per poter soddisfare i requisiti essenziali.

La marcatura CE si può applicare su di un prodotto sul quale siano state condotte una serie di prove prescritte da una norma armonizzata.

Nella stessa norma si trova anche definito il sistema di attestazione della conformità.

Ad esempio consultare i documenti riportati sul nostro sito come quello qui sotto richiamato

http://www.unindustria.bg.it/restyling/servizi/qualita/file/comunicazionece04prodotticostruzione.pdf

o quelli richiamati sul sito europeo "Nando-CPD"

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/standard/index.cfm?CFID=846073&CFTOKEN=945c0fd509bf7ad5-C6240F8F-AA4D-AAE3-83D1A41A655B9B3B&jsessionid=3e30f32900479$EF2Q$C

 

 

 

3) Ente notificato
E’ l’organismo che attesta e valuta la conformità certificando, eseguendo ispezioni in azienda e facendo le prove di laboratorio, infatti la direttiva li suddivide in:

a)     organismi di certificazione;

b)     organismi d'ispezione;

c)     laboratori di prova.

Dopo la pubblicazione del DM n. 156 del 9 maggio 2003, avvenuta il 3 luglio 2003, che ha definito i “Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione”, anche lo stato italiano ha potuto iniziare l’attività di notifica degli organismi.

Un elenco aggiornato si può trovare comunque sul sito già citato della comunità europea "Nando-CPD"

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/home/index.cfm

ed in particolare all'indirizzo

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/country/index.cfm?fuseaction=notified_bodies&country_id=IT&country_name=Italy

 

 


 

 

Sistema

Compiti del Produttore

Compiti dell’Organismo Notificato

Base per l’affissione della
Marcatura CE

 

4

Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)
Controllo del processo di Fabbrica (FPC).

 

Dichiarazione di Conformità del Produttore

 

3

Controllo del processo di Fabbrica (FPC).

Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).

Dichiarazione di Conformità del Produttore

 

2

Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)
Controllo del processo di Fabbrica (FPC).

Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un’Ispezione Iniziale.

Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC)

 

2+

Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).
Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Prove su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.

Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un’Ispezione Iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell’approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.

Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC)

 

1

Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.

Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).
Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.

Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto

 

1+

Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.

Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).
Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC).
Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.
Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.

Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto

 

 

Il Controllo del processo di Fabbrica (FPC) è un sistema molto simile al Piano della Qualità, che, pur non presupponendolo, trae la sua impostazione dalla cultura dei Sistemi di Gestione per la Qualità per quanto riguarda la gestione del prodotto (sono quindi esclusi i requisiti §5 §6 §8.21 §8.2.2.)


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